Legislazione: il medicinale omeopatico e' regolamentato dal Codice Europeo Farmaceutico (Direttiva 2001/83/CE e Direttiva 2003/94/CE) recepito in Italia con il Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 (G.U. n. 142 del 21 luglio 2006).
Nell'articolo 1, comma e, del suddetto decreto legislativo e' riportata la seguente definizione:
Definizione: "per medicinale omeopatico si intende ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunita' Europea; un medicinale omeopatico puo' contenere piu' sostanze."
Quindi il medicinale omeopatico e' preparato secondo specifici procedimenti e in base al numero di sostanze contenute si distingue in: •unitario: contiene una sola sostanza o principio attivo. •complesso: contiene piu' sostanze o principi attivi
Nota: spesso si utilizza il termine rimedio per identificare un medicinale omeopatico.
E' improprio invece, l'utilizzo del termine farmaco (deriva dal greco e significa veleno), termine piu' indicato per medicinali con un alto contenuto di principio/i attivo/i.
La carta d'identita' del medicinale omeopatico-come leggere il nome?
1.Medicinale omeopatico unitario (contiene solo una sostanza)
Nome in latino: e' utilizzato in tutto il mondo
2. Medicinale omeopatico complesso (contiene piu' sostanze). Sono presenti sul mercato con nomi di fantasia o con codici alfanumerici o come "compositum" o come "compose'"
Nota: sull'etichetta devono essere indicati tutti i componenti con i relativi nomi in latino, grado e tipo di diluizione.